5 atto di intimazione comune spezia 23 . 06 . 2013
1. ATTO di INTIMAZIONE, DIFFIDA e MESSA in MORA
16/6/2013
I sottoscritti …. , nella qualità di ………………
domiciliati presso
in La Spezia , Via
, Fax.
Pec
PREMESSO
- Che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici della Liguria,
Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici della Liguria – con comunicazione del 07/11/2012,
allegata in copia alla presente (cfr. allegato 1), sottoscritta dalla
Soprintendente Dott.ssa Luisa Papotti, in risposta alla richiesta di
autorizzazione presentata dal comune della Spezia avente ad oggetto il
“progetto di riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza Giuseppe
Verdi”, specificava che la stessa Piazza Giuseppe Verdi essendo sottoposta a
tutela in base all’art.12 c. 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte
II (d. lgs. n. 42 del 22/01/2004) richiedeva al Comune della Spezia di avviare
presso la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le attività Culturali la
“necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile
medesimo”, indicava altresì che sono fatti salvi “eventuali pareri della
soprintendenza per i beni artistici, storici ed etnoantropologici e/o della
soprintendenza per i beni archeologici della Liguria” avvisava inoltre che
“qualora nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture
di interesse storico, artistico o archeologico” dovrà essere tempestivamente
informata la soprintendenza per le necessaria verifiche.
- Inoltre segnalava che “per eventuali variazioni al progetto autorizzato deve
essere richiesta ulteriore preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle
sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella parte IV titolo I
capo I del Codice e nella parte IV titolo II capo I del Codice.
- Che in data 17/06/2013 il Direttore Regionale Arch .Maurizio Galletti per i
Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria – inviava al Sindaco del Comune della Spezia
comunicazione, allegata in copia alla presente (cfr. allegato 2) con la quale
2. segnalava quanto segue: “Con riferimento al procedimento di cui trattasi ed
alle notizie relative all’imminente inizio dei lavori si precisa che la nota prot.
N. 33062 del 06/11/2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria, nell’autorizzare, con prescrizioni, ai sensi dell’art.
21 del citato Codice la realizzazione delle opere previst, specificava che
“l’immobile in oggetto [la piazza, le sue pertinenze ed i vegetali arborei ivi
presenti] è da ritenersi sottoposto a tutela in base all’art. 12 comma 1del
Decreto Legislativo in oggetto e non sulla base di uno specifico decreto di
vincolo. Si invita pertanto codesto Ente ad avviare presso la Direzione
Regionale la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativa
all’immolbile medesimo.” Allo stato degli atti non risulta che codesta
Amministrazione Comunale abbia attivato tale procedura e si invita pertanto a
farlo con ogni possibile urgenza, e, nelle more dell’avvenuto espletamento, si
invita a non procedere con opere che interessino beni il cui eventuale interesse
culturale deve tuttora essere verificato. Ogni documentazione attestante l’età
dei beni pubblici sopra evidenziati tra parentesi – come è noto il compimento
dei settant’anni è condizione necessaria per essere eventualmente considerati
di interesse culturale – dovrà essere trasmessa alla sopra citata
Soprintendenza per l’istruttoria di rito a seguito della quale la scrivente
concluderà il procedimento. Ove si accertasse l’interesse culturale dei beni in
precedenza detti si rammenta che la demolizione e la rimozione degli stessi
dovrà essere autorizzata dalla scrivente Direzione Regionale ai sensi dell’art.
21, comma 1. Lettera a) del D. lgs.42/2004. Firmato dal Direttore Regionale
Arch. Maurizio Galletti.”
- Che in data 18/06/2013 la Dott. Luisa Papotti, Soprintendente PER I Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria con comunicazione allegata in
copia alla presente (cfr. allegato 3) con la quale diffidava il Comune della
Spezia, richiamato alle comunicazioni precedente a “non procedere – nelle
more del completamento dell’iter di verifica – ad opere riguardanti la
demolizione o rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia
definitivamente accertato; si precisa che – in caso di verifica positiva – tali
opere richiederebbero infatti la preventiva autorizzazione della Direzione
Regionale stessa, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera e) bis del D.P.R.
299/2007 e s.m.i.”
- Che in data 19/06/2013, numerosi cittadini del Comune della Spezia
depositavano presso il Comune della Spezia atto di istanza e diffida avente il
seguente contenuto, allegato in copia alla presente (cfr. allegato 4): “Al Signor
3. SINDACO del COMUNE della SPEZIA e, per conoscenza , all’Ill.mo Signor
PREFETTO ed all’Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE
della Spezia , ISTANZA E DIFFIDA , Noi sottoscritti cittadini del Comune
della Spezia , ai sensi e per gli effetti della LEGGE n.10/2013 “ NORME PER
LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI “ pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N° 27 in data 1 Febbraio 2013 , e del CODICE IN MATERIA DI
TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI ( DLGA 42/2004 e successive modifiche )
, considerato, che il filare di pini monumentali presente in Piazza Verdi La
Spezia, costituisca, in base a quanto statuito dall’art. 7 della suindicata Legge
un “ FILARE DI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO,
MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE , RECANTE INOLTRE UN
PRECISO RIFERIMENTO AD EVENTI E MEMORIE PARTICOLARMENTE
RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO, SOCIALE, CULTURALE ,
DOCUMENTARIO e DELLA TRADIZIONE LOCALE “ , CHIEDIAMO CHE ,
IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE, IL COMUNE DELLA
SPEZIA VOGLIA ISCRIVERE L’ALBERATA DI PIAZZA VERDI
NELL’ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE . EVIDENZIAMO L’APPLICABILITA’ DELLA
FATTISPECIE DI REATO PREVISTA E PUNITA DALL’ART.635 Codice
Penale NEL CASO IN CUI GLI ALBERI IN OGGETTO VENGANO
COMUNQUE DANNEGGIATI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO EMESSO
DAL COMUNE DELLA SPEZIA .CHIEDIAMO ALTRESI’ CHE LA
RICHIESTA ISCRIZIONE SIA EFFETTUATA CON DECORRENZA
IMMEDIATA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DI 48 ORE DALLA
RICEZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA, SOSPENDENDO AL
CONTEMPO OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO
ALL’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI PRESENTI IN PIAZZA VERDI .
CHIEDIAMO INOLTRE CHE VENGA RISCONTRATA LA PRESENTE
ISTANZA PUBBLICAMENTE MEDIANTE NOTIZIA ALLA STAMPA LOCALE
.CON ESPRESSA RISERVA DI RICORRERE IN VIA GIUDIZIARIA PER LA
PIU’ AMPIA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ISTANTI AI SENSI DI LEGGE .”
TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO
- Che non risulta che sia stata sinora espletata la procedura di verifica
dell’interesse culturale, architettonico e paesaggistico della Piazza Giuseppe
4. Verdi, delle sue pertinenze e dei vegetali arborei in essa presenti e che
comunque i risultati di tale procedura di verifica non risultano essere stati
comunicati alla cittadinanza ed agli scriventi nella loro qualità di titolari di
interessi collettivi; che inoltre non risulta essere stata né avviata né definita la
procedura di verifica della condizione di pregio paesaggistico monumentale,
storico e culturale del filare di alberi di pino presenti nella Piazza Giuseppe
Verdi in base a quanto previsto e regolamentato dalla Legge 10/2013 che, ciò
nonostante, da notizie apparse sulla stampa locale il Comune della Spezia,
mediante gli organi preposti avrebbe espresso l’intenzione di iniziare
comunque le opere di “riqualificazione della Piazza Giuseppe Verdi” sia pure
in via parziale.
- Che dette opere non possono invece legittimamente essere attivate in quanto,
come previsto per legge ed evidenziato nelle comunicazioni della
Soprintendenza sopra richiamate, l’attività in oggetto deve essere previamente
autorizzata nel pieno rispetto delle procedure di verifica più volte sollecitate e
che ogni variazione al progetto autorizzato deve essere richiesta una nuova
preventiva autorizzazione onde non incorrere nelle sanzione Amministrative e
Penali previste dal Codice dei Beni Paesaggistiche e del Paesaggio.
- Si evidenzia altresì che, data la particolare natura degli alberi di pino presenti
sulla Piazza che presentano l’estensione di radici correnti superficialmente,
ogni attività di modifica della pavimentazione esistente nella Piazza potrebbe
provocare la lesione delle radici e quindi il danneggiamento grave e
irreparabile degli alberi di pino stessi tale da configurare la fattispecie di reato
prevista e punita dall’art. 635 del Codice Penale nonché dall’art. 169 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “c. 1. E’ punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
66 a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura
ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati
nell’Articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione
prevista dall’Articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili
per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’Articolo 10, senza darne
immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più
breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
5. c. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza
dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi
dell’Articolo 28.”.
- Che peraltro il Comune della Spezia nelle more del completamento dell’iter di
verifica dell’interesse culturale dei beni in oggetto, nonché dell’interesse della
natura di alberi monumentali e quindi sottoposti alla tutela prevista dalla Legge
10/2013 non risulta autorizzato ad effettuare alcun intervento sui beni in
oggetto, intervento in ogni caso risulta essere preventivamente sottoposto ad
esplicita autorizzazione emessa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria ai sensi dell’articolo 21, c. 1, lettera a) del D.Lgs.
42/2004.
- Ciò premesso, i sottoscritti intimanti , come in epigrafe indicati, con il
presente Atto ad ogni fine di Legge
INTIMANO e DIFFIDANO
Il Sindaco del Comune della Spezia dal voler ordinare, autorizzare e o comunque
consentire qualsiasi intervento modificativo della Piazza Giuseppe Verdi per la
ragioni precedentemente indicate ed a voler disporre con effetto immediato la
rimozione delle strutture delimitanti il cantiere presente nella Piazza in quanto
costituenti indebita ed illegittima limitazione all’utilizzo del bene pubblico di
interesse culturale, storico e paesaggistico della Piazza Giuseppe verdi ai cittadini
nonché indebito ed illegittimo ostacolo al traffico veicolare comportante
conseguentemente gravi limitazioni alla sosta dei veicoli e quindi illegittima
compromissione dei diritti del cittadino oltre che danni economici ingiusti gravi ed
irreparabili agli esercizi commerciali presenti sulla Piazza già segnalati dagli stessi
operatori oltre che indebita ed illegittima modificazione, sia pure in via temporanea
della fruibilità di altri beni pubblici tutelati quali i giardini pubblici della Spezia
recanti gravi ed irreparabili limitazioni all’utilizzo degli stessi da parte della
popolazione ed in particolare di fasce protette della stessa quali i minori.
Con richiesta di ricevere riscontro immediato e comunque non oltre il termine di 24
ore ed espressa riserva di procedere in via giudiziaria in caso di mancato positivo
riscontro.
Si avverte l’intimato che in caso di mancato spontaneo adempimento nel termine, gli
intimanti procederanno senza ulteriore avviso in via giudiziaria onde ottenere la più
ampia tutela dei loro diritti e dei diritti della cittadinanza oggetto di violazione.
6. La Spezia, li’ 23/06/2013
In fede :
N.B.
Atto firmato da cittadini attraverso postazioni pubbliche