1. Bologna, 28 maggio 2009
La normativa nazionale di
riferimento - Percorsi
autorizzativi - Incentivi.
Lorella Rossi
C.R.P.A. S.p.A. - Reggio Emilia
Centro Ricerche Produzioni Animali - RE
2. DIGESTIONE ANAEROBICA
NORME DI RIFERIMENTO
Il Dlgs 387/03 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità" si applica a:
TUTTI GLI IMPIANTI CHE producono
ENERGIA ELETTRICA da FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI NON FOSSILI,
tra le quali le BIOMASSE (oltre a eolica,
solare, ecc.)
3. DIGESTIONE ANAEROBICA
NORME DI RIFERIMENTO
Il Dlgs 387/03 definisce cosa si intende
per “BIOMASSE” (art. 2, comma 1, lettera a):
la PARTE BIODEGRADABILE dei PRODOTTI,
RIFIUTI e RESIDUI PROVENIENTI
DALL’AGRICOLTURA (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla SILVICOLTURA, dalle
INDUSTRIE CONNESSE, NONCHÉ LA PARTE
BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI E
URBANI
4. DIGESTIONE ANAEROBICA
NORME DI RIFERIMENTO
DLgs 387/03 – art. 12 “Razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative”
Costruzione ed esercizio degli impianti di
produzione di EE alimentati da FR sono
soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA
(Conf. Servizi,…) (comma 3), nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela
ambientale, tutela del paesaggio, ecc..
Convocazione CdS entro 30 gg
Termine massimo per la conclusione del procedimento:
180 gg
5. DIGESTIONE ANAEROBICA
NORME DI RIFERIMENTO
PARTE QUARTA del DLgs 152/06 (Testo Unico
Ambientale) SI APPLICA a:
TUTTE LE OPERAZIONI (raccolta, stoccaggio,
recupero, smaltimento) che coinvolgono flussi di
materiali classificati come “RIFIUTI”
RIFIUTI
(Digestione Anaerobica: R3)
Parte IV del TU NON si applica a:
• TUTTI GLI IMPIANTI CHE TRATTANO
BIOMASSE NON CLASSIFICATE
“RIFIUTI”
6. DIGESTIONE ANAEROBICA
NORME DI RIFERIMENTO
PARTE QUINTA del TU (Emissioni in atmosfera) si
applica, fatte salve le esclusioni previste, a:
TUTTI GLI IMPIANTI CHE PRODUCONO
EMISSIONI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE prima di procedere
alla installazione/realizzazione di impianto che
produce emissioni (art.269, commi da 1 a 7).
RILASCIO AUTORIZZAZIONE (a realizzare e a
gestire) a conclusione di Conferenza dei servizi (art.
269, comma 3).
7. DIGESTIONE ANAEROBICA
NORME DI RIFERIMENTO
PARTE QUINTA del TU (Emissioni in atmosfera)
Le ESCLUSIONI previste (art. 269, c. 14):
…..
impianti di combustione di P term.
nominale <= 3 MW alimentati a BIOGAS
NON proveniente da “RIFIUTI” (biogas
di cui all’Allegato X alla Parte Quinta)
(art. 269 comma 14, lettera e)
8. Tutti gli IMPIANTI A BIOGAS devono richiedere
l”AUTORIZZAZIONE UNICA”
ai sensi del DLgs 387/03?
NON è risultato sempre CHIARO!
Se Autorizzazione alle emissioni NON OBBLIGATORIA
(biogas non da “rifiuti” NO conf. servizi, …)
..allora NO “Autorizzazione unica” ai sensi del DLgs
387/03 (conferenza dei servizi, …)
- il comma 5 art.12 prevede la possibilità di deroga
dall'autorizzazione per quegli impianti per i quali “non
è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione”.
9. DLgs 387/03 – “AUTORIZZAZIONE UNICA”
Elenco indicativo Autorizzazioni
• Permesso di costruire o DIA
• Variante di destinazione d’uso (se class. non compat.)
• VIA
• Valutazione di incidenza (in presenza di aree SIC o ZPS)
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
• Autorizzazione paesaggistica
• Nulla osta ente gestione area protetta
• Parere antincendio VV.FF
• Nulla osta idrogeologico, nulla osta sismico
• Nulla osta Forze Armate (zone militari, zone volo bassa quota)
• Nulla osta ENAC-ENAV per sicurezza volo
• Nulla osta gestore rete per connessione alla rete elettrica
• Autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto
10. QUALCHE SEMPLIFICAZIONE E’ AMMESSA?
Legge 244/2007 (Finanziaria 2008, art. 2,
c.161 e c.158 lett. g):
- POTENZE “SOGLIA” (Tabella A art 12 DLgs 387/03) al di
sotto delle quali non è necessaria alcuna
autorizzazione per costruzione e gestione impianto
- Per il BIOGAS il limite indicato è pari a 250 kWe.
- Applicazione della disciplina della DIA (di cui agli artt. 22
e 23 del TU in materia di edilizia- DPR 380/01).
- Possibilità, mediante decreto opportuno, di “individuare
soglie maggiori di capacità e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la stessa disciplina
della DIA”.
11. Regione Emilia-Romagna
D.G.R. n. 1255/08 “Aspetti della normativa
ambientale….: primi indirizzi agli enti locali per
uniformare i procedimenti”
PROCEDURE per la REALIZZAZIONE IMPIANTI:
1. entro 250 kWe di potenza: denuncia di inizio attività
(DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del TU in materia di edilizia;
2. >1 MWe: procedimento autorizzativo ordinario ai sensi
del D.Lgs 387/03 sempre, indipendentemente dalla natura
delle biomasse trattate.
3. tra 250 kWe e 1 MWe:
- se si produce BIOGAS da RIFIUTI: autorizz.ne D.Lgs 387/03
- se si produce BIOGAS in ASSENZA DI RIFIUTI :
procedimento semplificato (documentazione allo Sport. Unico
del Comune)
12. DIGESTIONE ANAEROBICA di “BIOMASSE”
DEDICATE, DI SCARTO E RIFIUTI ORGANICI:
“PRODOTTI” IN USCITA
Miscela IN PRODUZIONE
E. Elettrica
Prodotti
(insilati,..)
Cogener.
Effluenti BIOGAS PRODUZIONE
zootecnici E. termica
DIGESTORE
Scarti organici
(rifiuti, sottoprodotti?)
+
Rifiuti organici Miscela OUT
(forsu, fanghi,..)
DIGESTATO
13. 1. DIGESTIONE ANAEROBICA con USO
AGRONOMICO DEL DIGESTATO
Biomasse in
ingresso Costruzione e gestione DESTINAZIONE
impianto di recupero FINALE
Prodotti
Effluenti PRODUZIONE
PRODUZIONE
zootecnici E. E.
BIOGAS
Residui organici
(“sottoprodotti”)
Digestato
“Rifiuti” organici
(forsu, fanghi,..)
14. PERCHE’ LA DIGESTIONE ANAEROBICA NEL
COMPARTO AGRO-ZOOTECNICO?
1. INCENTIVO ECONOMICO ALLA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
2. EFFLUENTI ZOOTECNICI DISPONIBILI “A
VOLONTA’”…
3. L’USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO E’ LA
SOLUZIONE PIU’ “CONVENIENTE” ….
4. MARGINE ECONOMICO PER ATTUARE LA
RIDUZIONE DEL CARICO AZOTATO e
RISPETTARE LA DIRETTIVA NITRATI
15. POSSIBILI CLASSIFICAZIONI delle
BIOMASSE IN INGRESSO
Deiezioni Zootecniche = “EFFLUENTI ZOOTECNICI” ai
sensi del DM 07.04.06 quando
destinati a USO AGRONOMICO
“SOTTOPRODOTTI” reimpiegati
Residui da industria in altro processo produttivo
Agro-alimentare =
FORSU, fanghi di “RIFIUTI” ai sensi della Parte
IV del DLgs 152/06
depurazione,.. =
La valutazione va effettuata CASO per CASO!!
16. 1. DIGESTIONE ANAEROBICA con USO
AGRONOMICO DEL DIGESTATO
Parte IV DLgs 152/06 – ART. 185
Sono ESCLUSE dal campo di appl. della Parte IV DLgs
152/06 (perchè normate da altre norme che
assicurano tutela ambientale e sanitaria):
- carogne, materiali fecali e altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate
nell’attività agricola.
FUORI DAL CONTESTO RIFIUTI!
17. 1. DIGESTIONE ANAEROBICA con USO
AGRONOMICO DEL DIGESTATO
Decreto 7 aprile 2006 del MIPAF
Ambito di applicazione: INTERO CICLO
DELL’USO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI
ZOOTECNICI (produzione, raccolta, stoccaggio,
trattamenti, trasporto e uso agronomico)
Chiarito un principio importantissimo:
• Quando destinati a uso agronomico, gli EA NON
SONO “RIFIUTI” e quindi non assogettati al DLgs
152/06 (Parte IV), nè al Reg. CE 1774/02 (art. 3,
comma 1 e art. 1, comma 4)
18. 1. DIGESTIONE ANAEROBICA con USO
AGRONOMICO DEL DIGESTATO
Parte IV DLgs 152/06 – ART. 185 – Comma 2
Se si rispettano le condizioni di cui all’art. 183, lettera
p, possono essere SOTTOPRODOTTI:
- materiali fecali e vegetali provenienti da
attività agricole utilizzati nelle attività
agricole o in impianti aziend /interaz. per
produrre ENERGIA o CALORE o BIOGAS
BIOGAS: QUANDO DIGESTATO NON VA
ALL’USO AGRONOMICO!!!!!!
19. 1. DIGESTIONE ANAEROBICA con USO
AGRONOMICO DEL DIGESTATO
Biomasse in
ingresso Costruzione e gestione USO
impianto di recupero AGRONOMICO
Prodotti
Effluenti PRODUZIONE
PRODUZIONE
zootecnici E. E.
BIOGAS
Residui organici
(“sottoprodotti”)
Digestato
“Rifiuti” organici NON E’ UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO
(forsu, fanghi,..)
RIFIUTI e il DIGESTATO non “RIFIUTO”
21. Applicazione del concetto di
“SOTTOPRODOTTO”
(art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06)
1. impiego CERTO, INTEGRALE e DIRETTO in altro
processo produttivo;
2. impiegato direttamente dall’azienda che lo
produce o presso UTILIZZATORE PREVENTIVAM.
DEFINITO;
(CONTRATTO SCRITTO di fornitura tra
PRODUTTORE dei RESIDUI E GESTORE
dell’IMPIANTO)
22. Applicazione del concetto di
“SOTTOPRODOTTO”
(art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06):
3. rispetto requisiti merceologici e di qualità
ambientale tali da garantire che il loro impiego
NON DIA LUOGO A IMPATTI AMBIENTALI
DIVERSI da quelli autorizzati per l’impianto a cui
sono destinati;
(Definizione di caratteristiche merceol. …..)
4. requisiti di QUALITÀ AMBIENTALE idonei sin
dalla fase di produzione (NO trasformazioni
preliminari o preventivi);
(Disidratazione? Allontan. noccioli?)
23. Applicazione del concetto di
“SOTTOPRODOTTO”
(art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06):
5. abbiano un VALORE DI MERCATO.
(Contratto di fornitura dal quale emerge il
vantaggio economico per entrambi le parti? )
SI TRATTA DI UN PERCORSO ARTICOLATO
DA AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO!!!
“Smaltimento illecito di RIFIUTI”!!!!
24. SCARTI VEGETALI DA AGROINDUSTRIA =
“SOTTOPRODOTTI”
CONTRO:
- individuazione dei soggetti produttori
- stipula di apposito contratto tra produttore e utilizz.
- SI PAGA per il loro ritiro (cifre solitamente modeste)
A FAVORE:
- caratter. chimico-fisiche DEFINITE (standard da definire)
- certezza nei conferimenti e migliore gestione impianto
- il digestato NON diventa un “RIFIUTO”!!!
- incentivazione economica più elevata !!!
25. SCARTI VEGETALI DA AGROINDUSTRIA =
“SOTTOPRODOTTI”
Legge finanziaria 2007 – art. 1, comma 382
(modificato dalla Legge n. 222/ 2007):
“La produzione di EE mediante impianti alimentati da
biomasse e biogas da prodotti agricoli, di allevamento
e forestali, IVI COMPRESI I SOTTOPRODOTTI, ottenuti
nell’ambito di intese di filiera (DLgs 102/2005) oppure
di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 km
dall’impianto….è incentivata…..”
Decreto MIPAAF per tracciabilità e
rintracciabilità della filiera in fase di
discussione………….
26. IN ASSENZA DI “RIFIUTI”:
DIGESTATO = “EFFLUENTE ZOOTECNICO”
ai sensi delle NORME REGIONALI (rec.DM 07.04.06):
LIQUAMI e materiali ad essi assimilati:
• Frazioni non palabili da trattamento di EA, (da soli
o in miscela con biomasse vegetali di origine
agricola) di cui all’All. 1 - Tab. 3
LETAMI e materiali ad essi assimilati:
• Frazioni palabili da trattamento di EA (da soli o in
miscela con biomasse vegetali di origine agricola),
di cui all’All. 1 - Tab. 3
Allegato 1 - Tab. 3 : DA di liquami zootecnici misti a colture
energetiche e a prodotti residuali delle produzioni vegetali.
27. IN ASSENZA DI “RIFIUTI”:
DIGESTATO = “EFFLUENTE ZOOTECNICO”
ai sensi delle NORME REGIONALI (rec. DM 07.04.06):
USO AGRON. DIGESTATO da IMP. CENTRALIZZATO
- 1a COMUNICAZIONE: a carico del/i produttore/i di EA
(per la parte “produzione” di tali EA);
- 2a COMUNICAZIONE: a carico del gestore dell’impianto
di DA (per le fasi di stoccaggio, trattamento e spandimento del
digestato).
TRASPORTO: “DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
con:
• estremi azienda di produzione e azienda destinataria
• natura e quantità degli effluenti
• identific. mezzo di trasporto
• estremi della COMUNICAZIONE
28. IN ASSENZA DI “RIFIUTI”:
DIGESTATO = “EFFLUENTE ZOOTECNICO”
ai sensi delle NORME REGIONALI (rec. DM 07.04.06)
DOSAGGI : i PRINCIPI FONDAMENTALI
Quantità complessiva di AZOTO EFFICIENTE
apportato (organico e minerale) non deve
superare il FABBISOGNO DELLA COLTURA
Solo AZOTO da EFFLUENTI ZOOTECNICI
<= 170 kg/ha in Zone VULNERABILI
<= 340 kg/ha in Zone NON Vulnerabili
29. POSSIBILI DESTINAZIONI del
DIGESTATO
FRAZIONE SOLIDA FRAZIONE LIQUIDA
(10-30% vol - SS: 22-30%) (70-90% vol – SS: 2–8%)
1. USO AGRONOMICO 1. USO AGRONOMICO
(come EA o come RIFIUTO) (come EA o come RIFIUTO)
2. PRODUZIONE 2. PRODUZIONE
FERTILIZZANTI FERTILIZZANTI
3. DEPURAZIONE
30. IMPIEGO AGRONOMICO DEL DIGESTATO
CLASSIFICATO “RIFIUTO”
AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/06
allo “Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura”
(R10), di DIGESTATO a partire da “RIFIUTI”, forma di
recupero per la quale non esistono criteri tecnici ufficiali
AUTORIZZAZIONE ai sensi e secondo i criteri dettati
dal DLgs 99/92 ed eventuali norme regionali che
regolano l’impiego agronomico dei FANGHI DI
DEPURAZIONE
Il digestato non è un FANGO di DEPURAZIONE!
31. LA DOMADA DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI AUMENTERA’?
DLgs 387/03 – art. 4 “Incremento della quota
minima di cui all’art…..del DLgs 79/99”
Per il periodo 2004-06 l’EE da FR da immettere
in rete ogni anno deve essere incrementata
dello 0,35% ogni anno.
Legge finanziaria 2008 – art. 2, comma 146
Per il periodo 2007-12 l’EE da FR da immettere
in rete ogni anno deve essere incrementata
dello 0,75% ogni anno.
1 CV= 1 MWh (prima era 50 MWh)
32. Legge finanziaria 2008 – art. 2, commi 144-154
IMPIANTI P>1 MWe: EE +CV * fattore IMPIANTI P<= 1 MWe: TARIFFA
moltiplicativo in funzione delle FR OMNICOMPRENSIVA (EE+CV)
EMANATO UN DECRETO !!!
MANCA QUELLO DI MAGGIORE INTERESSE PER
IL SETTORE AGRICOLO!
1,8
???
33. DECRETO 18 DICEMBRE 2008
“Incentivazione della produzione di EE da FR, ai sensi
dell’art. 2, comma 150 della legge 244/07”
Art. 3 – comma 2
“hanno diritto, in alternativa ai CV, e su richiesta del
produttore, ad una TARIFFA FISSA
OMNICOMPRENSIVA variabile……gli impianti:
• di potenza media annua nominale <= 1 MW
• entrati in esercizio dopo il 31/12/2007
Art. 2 – comma 1, lettera m):
“data di entrata in esercizio: è la data in cui si
effettua il primo funzionamento in parallelo con il
sistema elettrico”
34. DECRETO 18 DICEMBRE 2008
“Incentivazione della produzione di EE da FR, ai sensi
dell’art. 2, comma 150 della legge 244/07”
La scelta del sistema di incentivazione si fa al
momento della richiesta di “QUALIFICA” dell’impianto
al GSE
È consentito UN SOLO cambio da un sistema di
incentivazione all’altro
Il periodo di diritto alla incentivazione è decurtato del
periodo già fruito
Periodo di incentivazione:
15 anni (per impianti post 31/12/07)
35. DECRETO 18 DICEMBRE 2008
“Incentivazione della produzione di EE da FR, ai sensi
dell’art. 2, comma 150 della legge 244/07”
Art. 4 – procedura di qualifica
Domanda al GSE:
• relazione tecnica (All. A)
• copia progetto definitivo
• copia “Autorizzazione unica” ai sensi DLgs 387/03 o
altro
In mancanza di pronunciamento del GSE entro i 90 gg
dalla presentazione, la domanda si ritiene accolta
Comunicazione al GSE dell’avvenuto “inizio lavori”
entro 18 mesi dall’ottenimento della qualifica
36. DECRETO 18 DICEMBRE 2008
“Incentivazione della produzione di EE da FR, ai sensi
dell’art. 2, comma 150 della legge 244/07”
BIOMASSE DA FILIERA
In attesa del decreto:
• tariffa omnicomprensiva di 22 eurocent/kWh
• CV * 1,1
salvo successivo conguaglio!
Disegno di legge: 28 eurocent/kWh ???
37. CONCLUSIONI – 1
A livello nazionale lo sviluppo della DA necessita di:
- DECRETO “BIOMASSE AGRICOLE”!!
- procedure CHIARE E OMOGENEE per la costruzione
e la gestione degli IMPIANTI
- presa di coscienza dei confini tra “ATTIVITÀ
AGRICOLA” e “ATTIVITA’ di GESTIONE RIFIUTI”
- MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA “CONOSCENZA”
SULLE ENERGIE RINNOVABILI, finalizzata a
limitare il proliferare delle opposizioni locali alla
costruzione dei nuovi impianti
38. CONCLUSIONI – 2
Fatto ciò, per minimizzare i tempi di rilascio
dell’autorizzazione occorre:
• presentare un “PROGETTO BEN FATTO,
completo in TUTTE le sue parti!
SPESSO le parti “BIOLOGICA” e
“AGRONOMICA” dei progetti sono incomplete!
Caratteristiche delle matrici, azoto in ingresso, rese di
processo, terreni destinati all’uso agronomico,…..
39. Grazie per l’attenzione!
Lorella Rossi
www.crpa.it
l.rossi@crpa.it
Tel 0522 - 436999
C.R.P.A. S.p.A. - Reggio Emilia