Proposta di revisione Direttiva 2006/112/CE: novità in materia di fatturazione elettronica - Presentation Transcript
DOCFLOW
PROPOSTA DI REVISIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/112/CE
Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto
Tutti i Paesi saranno obbligati ad adottarla entro due anni
Alessandro De Pasquale – Direttore Servizi Consulenza
marketing@docflow.it
Tel 02 57 50 33 66 www.docflow.com
DocFlow Italia Spa
SOLUZIONI AGILI PER IMPRESE AGILI
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
Cosa dice la Direttiva
La nuova dir
ettiva preve
de di
eliminare la
possibilità, p
er i singoli
Paesi, di intr
odurre, in se
d e di
recepimento
, regolament
azioni
particolari c
he siano diso
mogenee
con gli altri
Paesi membr
ie
sostanzialme
nte, limitati
v i p e r la
diffusione d
ella fattura e
lettronica.
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 232 Trasmissione delle fatture per via elettronica
Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere
trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario,
possono essere trasmesse o messe a disposizione per via
elettronica.
Abrogato l’obbligo di accordo con il
destinatario, significa che
chiunque può emettere ed inviare le
fatture in formato elettronico
senza il preventivo assenso del
destinatario.
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 233 Garanzie
1. Le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati
membri a condizione che l’autenticità della loro origine e l’ integrità del loro contenuto siano
garantite mediante uno dei metodi seguenti:
• Una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, punto 2) della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
• La trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita dall’articolo 2 della raccomandazione1994/820/CE della
Commissione del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati qualora
l’accordo per questa trasmissione preveda l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e l’integrità
dei dati. Le fatture possono tuttavia essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri
metodi, previo accordo delle o delgi Stati membri interessati.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a) gli Stati membri possono inoltre esigere che la
firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell’articolo 2, punti 6) e 10), della
direttiva 1999/93/CE.
3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b) gli Stati membri possono inoltre,salvo le
condizioni da essi stabilite, richiedere la trasmissione di un documento riassuntivo
supplementare cartaceo.
Eliminato l’obbligo della firma
elettronica per le fatture
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 234 Non obbligatorietà della trasmissione per via elettronica
Gli stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni o prestazione di servizi nel loro
territorio altri obblighi o formalità relativi all’uso di un sistema
di trasmissione o messa a disposizione delle fatture per via
elettronica.
Possibilità di obbligare alla
fattura
elettronica
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 235 Condizioni specifiche.
Gli stati membri possono stabilire condizioni specifiche per
l’emisisone per via elettronica di fatture relative a cessioni di
beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a
partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento
giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a
quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento
(CE) n° 1798/2003.
Eliminata la possibilità di
imporre condizioni specifiche
a fornitori esteri che
operano nel Paese
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 237 Relazione della Commissione.
La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre
2008, una relazione corredata, se dal caso, di una proposta di
modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per
tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo
campo.
Il quadro normativo viene considerato, da
questo momento, stabile e tale da non
richiedere “manutenzione programmata”
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 245 Luogo di archiviazione.
1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di
ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità
competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate
conformemente all’articolo 244.
2. Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la
comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio.
Gli stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio
l’archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o
dal destinatario, oppure in suo nome e per conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture
che ha ricevuto, laddove l’archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico
che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione
Le fatture elettroniche e
cartacee
possono essere
conservate
anche all’estero
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 246 Garanzie dell'autenticità dell'origine delle fatture archiviate
L’autenticità dell’origine delle fatture archiviate e l’integrità
del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere
garantite durante tutto il periodo di archiviazione.
Per le fatture di cui all’articolo 233, paragrafo 1, secondo
comma, i dati che esse contengono non possono essere
modificati e devono rimanere leggibili durante il suddetto
periodo.
Non è più richiesta una
procedura formale di
conservazione
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
art. 247 Periodo di archiviazione.
Il soggetto passivo provvede all’archiviazione per un
periodo di sei anni.
vo
uo
N
Uniformato il termine per la
conservazione ai fini fiscali.
Attualmente il
termine in Italia
è di 4 anni
mentre, ai fini
civilistici, è di 10
anni.
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
grazie
DOCFLOW ITALIA
ALESSANDRO DE PASQUALE
Direttore Servizi Consulenza
TEL: 02 57 50 33 66
www.docflow.com
DocFlow Italia Spa – Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8 – 20089 Rozzano MI Tel 02 57 50 33 66 Fax 02 57 50 33 69 marketing@docflow.it
S O L U Z I O N I A G I L I P E R I M P R E S E A G I L I w w w . d o c f l o w . c o m
La nuova direttiva tende a semplificare ulteriormen more
La nuova direttiva tende a semplificare ulteriormente ed ad incoraggiare l’adozione della modalità elettronica come mezzo principale di emissione, scambio e conservazione delle fatture.Tra le varie novità ricordiamo che vengono eliminati il preventivo accordo con il destinatario per l’emissione della fattura elettronica e l'obbligo della firma elettronica qualificata. less
0 comments
Post a comment